Cos’è la prescrizione? Come puoi tutelare il tuo credito?
Ti devono dei soldi, ne hai le prove e dunque stai tranquillo? Pensi che il tuo diritto di credito duri per tutta la vita solo perché è certo, liquido ed esigibile? Ne sei proprio sicuro?
Proviamo a fare chiarezza.
Il credito è un diritto giuridicamente tutelato, volto a ottenere da altre persone (debitori) una valutazione economica a seguito di una prestazione.
A volte, però, accade che chi vanta un credito si culli nella certezza di poterlo esigere in qualsiasi momento, poiché niente e nessuno potrà ostacolarlo nella soddisfazione di quanto gli spetta.
Attenzione: il diritto di credito non vale tutta la vita. Ha infatti una data di scadenza e, pertanto, si deve stare attenti a non incorrere in quelli che si chiamano tempi di prescrizione dei crediti.
La prescrizione nel Diritto Civile è un istituto del nostro ordinamento, che fa nascere effetti giuridici dal trascorrere del tempo, facendo estinguere un diritto soggettivo (in questo caso un diritto relativo come il diritto di credito), perché non è stato esercitato dal suo titolare per il periodo di tempo indicato dalla legge.
Questo accade perché i rapporti giuridici hanno bisogno di certezza e non si può essere certi davanti allo scorrere del tempo all’infinito.
Il periodo di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto può essere fatto valere; esso varia in base al diritto di cui si parla.
I diritti si estinguono per prescrizione nel diritto civile con il decorso di dieci anni (l’art. 2946 c.c., salvi i casi in cui la legge disponga diversamente).
In tal caso di tratta di prescrizione ordinaria. Ciò significa che, se in tutto questo lasso di tempo il creditore non ha compiuto alcun atto necessario per soddisfare il suo credito o non ha manifestato all’’esterno alcuna volontà nel recuperarlo, il diritto si estingue. Il creditore non potrà più chiedere nulla al debitore, che potrà certamente festeggiare.
Per alcuni diritti sono previsti termini di prescrizione brevi, come disciplinato dagli artt. 2947 e ss. c.c..
Si prescrivono in 5 anni:
Si prescrivono in 3 anni:
Esiste persino la prescrizione di 1 anno:
Come il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali e quello dei commercianti per le merci vendute a chi non fa commercio ecc. (art. 2955 c.c.).
Il creditore potrà interrompere la prescrizione, cioè fermare il decorso del tempo facendolo ripartire da capo.
Non tutti sanno che per fare ciò basta una lettera raccomandata A/R, nella quale si riassume il credito vantato chiedendone l’adempimento e specificando che la medesima vale “quale atto di messa in mora anche ai fini interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.”.
Per non incorrere in errori sul calcolo della prescrizione e dormire sonni tranquilli, è bene rivolgersi a un legale. Questa scelta permette di comprendere la natura del credito e il relativo termine per la prescrizione.
Cosa stai aspettando? Rivolgiti al nostro Studio legale per richiedere subito una consulenza.
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